Visite: 711

[Ultimo aggiornamento 11.03.2024]

Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale: dal 4 gennaio è attivo il nuovo Portale per l'iscrizione dei CTU, il Consulenti Tecnici d'Ufficio. Istruzioni e termini per la presentazione delle nuove domande e per i già iscritti all'Albo cartaceo.  pdf PROROGATO AL 2 GIUGNO 2024 IL TERMINE PER IL PRIMO POPOLAMENTO DEL SOLO ALBO PERITI (176 KB)  - (rif.  pdf Nota del Ministero della Giustizia) (194 KB)

La FNOMCeO, con  pdf comunicazione n. 9 del 12.01.2024 (180 KB) informa che il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia ha trasmesso, in data 15/12/2023, una  pdf nota ufficiale concernente l’attivazione del nuovo portale Internet (151 KB) denominato "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale".

Tale iniziativa è stata promossa per garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni normative relative all'albo CTU, all'albo periti ed all'elenco nazionale, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2023 n.109.

La suddetta nota contiene i dettagli e le indicazioni inerenti all'implementazione del suddetto portale, nonché le modalità di iscrizione sullo stesso, unitamente alle specifiche tecniche e ai termini per la presentazione delle domande.

Al riguardo, si evidenziano i seguenti punti:

  • l’accesso al portale è disponibile a partire dal 4 gennaio 2024;
  • i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa, entro il termine perentorio del 4 marzo 2024;
  • le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi al sito del Ministero della Giustizia, effettuando l'accesso con la propria identità digitale (SPID o CIE).

PRECISAZIONE FNOMCEO DEL 08.02.2024:

A integrazione della nota CTU dell’8.02.2024 prot. n 2024.2187 si rileva che con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000. Conseguentemente le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
L'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della Legge 183/11 prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
Pertanto, stante quanto si è esposto, si chiarisce che ai fini dell’iscrizione all’albo dei CTU è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 relativa all’iscrizione all’albo degli odontoiatri.