A sensi dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è necessaria l'iscrizione al relativo Albo.
- Modalità di presentazione della domanda di prima iscrizione all’Albo
- Termini di presentazione della domanda di prima iscrizione all’Albo
- Tempistiche per l'iscrizione all'Albo
- Serate di accoglienza organizzate dalla Commissione Giovani dell’OMCeO Venezia
- Servizi utili offerti dall’Ordine di Venezia
- Quota annuale di iscrizione all’Ordine
- Opportunità professionali
- ENPAM
- Obbligo formativo ECM
- ONAOSI