Per scaricare il seguente articolo e le FAQ in formato PDF: pdf Articolo informativo direzione sanitaria (162 KB)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge di riforma 833 del 1978
- Legge 412 del 1991
- Per la Regione Veneto Legge 22 del 2002 e DGR 2501 del 2004 e smi
- Legge 124 del 2017 (inerente all’attività odontoiatrica)
REQUISITI
Requisito generale per assumere l’incarico di Direttore Sanitario di una struttura sanitaria è il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, l’abilitazione all’esercizio della professione (o laurea abilitante) e l’iscrizione all’Albo.
L'art. 1 comma 153 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede che nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, il Direttore Sanitario sia iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
Per le strutture polispecialistiche presso le quali viene svolta anche attività odontoiatrica, laddove il Direttore Sanitario non sia iscritto anche all’Albo degli Odontoiatri, dovrà essere nominato un Direttore Sanitario responsabile delle attività odontoiatriche iscritto al relativo Albo.
In linea generale la Regione Veneto non richiede un titolo di specializzazione per l’assunzione dell’incarico, ci sono tuttavia dei casi particolari:
Per i laboratori di analisi il direttore sanitario può essere un medico o un biologo: il medico deve essere in possesso della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche (in alternativa servizio di ruolo quinquennale presso laboratori pubblici). Il direttore sanitario ha l’obbligo di presenza in laboratorio per almeno 30 ore settimanali e può ricoprire tale incarico per un solo laboratorio di analisi.
Per i laboratori di analisi chimico cliniche e tossicologiche il direttore sanitario può essere un medico o un chimico.
N.B. Quando il direttore sanitario è un biologo o un chimico tra i collaboratori del laboratorio deve esserci un laureato in medicina e chirurgia.
Il direttore di un ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione (fisioterapia) deve essere un medico chirurgo con specializzazione in medicina fisica e riabilitazione (fisioterapia) oppure un medico non specialista se nell’ambulatorio è presente uno specialista.
Il direttore di un ambulatorio radiologico deve essere un medico chirurgo con specializzazione in radiologia.
Negli stabilimenti termali il direttore sanitario deve essere un medico chirurgo specializzato in una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiochinesiterapia, igiene, angiologia, gerontologia e geriatria, otorinolaringoiatria; ginecologia, medicina sportiva, cosmetologia, dietologia oppure medico chirurgo con 5 anni di attività di medico termalista (art. 23 L.R. 10 ottobre 1989 n. 40).
Per quanto riguarda le case di cura private i requisiti variano in base al numero di posti letto superiori o inferiori a 150. Nel primo caso i requisiti sono quelli richiesti per il direttore sanitario degli ospedali pubblici (idoneità nazionale, servizio di ruolo di almeno 5 anni in sanità pubblica o ospedali ecc. – per tutti i requisiti si rimanda all’art. 39 del D.M. 5 agosto 1977). Nel secondo caso, nelle casa di cura di non oltre 150 posti letto, il direttore sanitario deve avere almeno 3 anni di servizio oppure il diploma di specialità in igiene ed in igiene e tecnica ospedaliera od in igiene e medicina preventiva (anche in tal caso si rimanda direttamente all’art. 40 del D.M. 5 agosto 1977). La Regione del Veneto ha disciplinato la materia agli articoli 24 e seguenti della Legge Regionale 30 dicembre 1985 n. 68 che richiamano integralmente quanto contenuto negli artt. 39 e 40 del D.M. 1977 sopra citati.
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui la struttura abbia più di 150 posti letto, al Direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa (art. 53 della legge 12 febbraio 1968 n. 132).
È stato recentemente eliminato il vincolo territoriale di iscrizione che sanciva l’obbligo in capo al Direttore Sanitario di essere iscritto nell’Ordine della provincia in cui la struttura ha la sede operativa (come stabiliva il comma 536 della Legge 30 dicembre 2018 N. 145).
INCOMPATIBILITA’
Di norma non è prevista incompatibilità per la direzione di più strutture, purché venga garantito il rispetto dell’obbligo orario.
Vi sono tuttavia alcune eccezioni:
- per i laboratori di analisi è consentito lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario in un solo laboratorio (Art. 5 Legge Regionale 29 del 2 Aprile 1985)
- Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura (Art. 1 Comma 155 Legge 124 del 4 Agosto 2017)
Altra situazione di incompatibilità deriva dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro di un medico/odontoiatra quale: dipendente dello Stato o della Regione; dipendente universitario, ospedaliero o ULSS a tempo pieno; convenzionato specialista ambulatoriale (nel caso la struttura sia convenzionata o accreditata).
In particolare, si segnala che l’art.4 (incompatibilità) della Convenzione della Medicina Generale prevede al comma 1, a) che il MMG sia incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente sia da altri enti pubblici che privati, e al comma 1, b) che sia incompatibile con incarichi che configurino conflitto di interesse con le strutture del SSN.
Inoltre, nel caso il Direttore Sanitario non sia a rapporto di dipendenza, l’art. 44 (libera professione) prevede al comma 7 che il massimale degli assistiti del MMG sia decurtato di 37.5 scelte per ogni ora di lavoro in Libera Professione.
Si ricorda inoltre che tra i requisiti minimi specifici di qualità per ottenere l’autorizzazione sanitaria è previsto che il direttore sanitario del poliambulatorio garantisca la propria presenza per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico. È tuttavia specificato che “le relative funzioni possono essere svolte anche da medico specialista operante nel poliambulatorio”: il direttore sanitario può pertanto delegare un altro specialista in sua vece.
Per quanto riguarda i laboratori di analisi, l’art. 5 della legge regionale 2 aprile 1985 n. 29 prevede che il direttore debba essere presente almeno trenta ore settimanali e debba ricoprire tale incarico per un solo laboratorio.
DOVERI E RESPONSABILITA’
Nell'atto di autorizzazione all'esercizio della struttura, sono espressamente citate le responsabilità poste in capo al Direttore sanitario riferite:
- all’organizzazione tecnica-funzionale e buon funzionamento dei servizi;
- all’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico ed infermieristico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
- al regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- al rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla loro specifica attività;
- al controllo delle attività di supporto ed in particolare quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
- alla registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti e delle prestazioni effettuate corredate dalle generalità riferite dall’utente;
- alle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- alla vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.
Il direttore sanitario è inoltre responsabile:
- del rispetto delle norme igienico sanitarie della struttura;
- in materia di rifiuti;
- in materia di privacy della struttura;
- in materia di pubblicità sanitaria;
- della corretta tenuta delle schede sanitarie (cartelle cliniche);
- della tenuta dei farmaci;
- della vigilanza in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari.
Infine, si ricorda che spetta al direttore sanitario pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori della struttura, con particolare riferimento agli atti di esclusiva competenza del medico.
ONERI DEONTOLOGICI
L'articolo 69 del Codice deontologico prevede che il Direttore Sanitario comunichi "tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia". Inoltre, nel caso in cui il Direttore Sanitario assuma l’incarico in una struttura con sede operativa in provincia diversa rispetto a quella di iscrizione all’Albo, dovrà comunicare l’assunzione e cessazione dell’incarico anche all'Ordine provinciale territorialmente competente perché a quest'ultimo compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei suoi confronti, limitatamente alle funzioni connesse a tale incarico (comma 536 dell'art. 1 della Legge 145/2018, come modificato dalla Legge 23/12/2021 n. 238).
Per comunicare l’assunzione/cessazione dell’incarico all’OMCeO Venezia si rimanda all’ pdf apposito modulo (245 KB) .
Poiché la struttura non può essere priva di tale figura, si precisa che la cessazione dell’incarico di un Direttore sanitario deve essere contestuale alla nomina del successivo. Per tale motivazione è auspicabile che la rinuncia all’incarico venga comunicata con congruo anticipo per permettere alla struttura di procedere ad una nuova nomina.
Il Codice deontologico, all’articolo 69, regolamenta la figura del Direttore sanitario e, ribadendo gli obblighi informativi nei confronti dell’Ordine, ne evidenzia alcuni compiti e responsabilità:
- Garantire il rispetto delle norme del Codice di deontologia medica e la difesa dell’autonomia della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera;
- Vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all’organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura;
- Vigilare che non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.
Gli articoli 55, 56 e 57, in materia di informazione, pubblicità in materia sanitaria e divieto di patrocinio, pur non citando espressamente la figura del Direttore Sanitario, assumono particolare rilevanza essendo tra i suoi compiti vigilare sulla loro corretta attuazione.
Art. 55 Informazione sanitaria
“Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni”.
Art. 56 Pubblicità informativa sanitaria
“La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.
È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.
Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti”.
Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali
“Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura”.
PUBBLICITA’ SANITARIA NELLE STRUTTURE PRIVATE
L’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie” stabilisce che:
Comma 1 “La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, e sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
Comma 2 “È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria”.
ODONTOIATRI
Di seguito facciamo un breve riepilogo di quanto già detto con riferimento alla direzione sanitaria in materia odontoiatrica. La norma di riferimento è la Legge 4 Agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e in particolare l’art 1:
comma 153) “l’esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli Odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni (di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409), siano erogate dai soggetti in possesso de titoli abilitanti di cui alla medesima legge;
comma 154) “le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153
comma 155) “Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154”;
comma 156) “il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute”
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Le Società tra Professionisti non sono tenute alla nomina di un direttore sanitario. La legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11) ha infatti previsto la società tra professionisti in modo espresso, mantenendo nel contempo la possibilità di esercitare tali attività secondo i modelli associativi già esistenti (ad esempio, studio associato), come precisato anche nel parere del MISE del 23 dicembre 2016 (prot. 415099).
FAQ IN TEMA DIREZIONE SANITARIA
1) QUESITO: Buongiorno, sono iscritto all’OMCeO Venezia ma recentemente mi è stato proposto di assumere la direzione sanitaria in una struttura odontoiatrica con sede in provincia di Belluno. Qualora accettassimo l’incarico dovrei trasferire la mia iscrizione a Belluno?
RISPOSTA: No, non è necessario in quanto l’art. 1 comma 536 della L. 145/18 (così come modificato dalla L. 23/12/2021, n. 238) ha eliminato l’obbligo di iscrizione del direttore presso l’Albo della provincia dove ha sede la struttura. Si ricorda tuttavia, qualora accetterà l’incarico, dovrà darne comunicazione sia all’Ordine di Venezia sia a quello di Belluno. A quest’ultimo competerà l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei suoi confronti, limitatamente alle funzioni connesse a tale incarico.
2) QUESITO: Premetto che sono titolare di due Studi Dentistici. Dovendo costituire una società STP SAS, vi sarà il subentro di questi due studi dentistici nella nuova società. Gli studi rimarranno autorizzati come studi dentistici e non come ambulatori. Non avendo la direzione sanitaria, rimanendo studio dentistico, come faccio a comunicarvi il nome del direttore sanitario? La STP, infatti è nata nell'intenzione del legislatore, proprio nell'intento di permettere a studi come il mio di poter evolvere in società mantenendo la loro originale tipologia. Chiedo pertanto delucidazioni sulla obbligatorietà o meno di avere la Direzione sanitaria.
RISPOSTA: Nel merito le preciso che per le Società tra Professionisti non è obbligatoria la nomina di un direttore sanitario.
La legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11) ha infatti previsto la società tra professionisti in modo espresso, mantenendo nel contempo la possibilità di esercitare tali attività secondo i modelli associativi già esistenti (ad esempio, studio associato), come precisato anche nel parere del MISE del 23 dicembre 2016 (prot. 415099).
Poiché nel caso di specie gli studi manterranno la loro originaria organizzazione come studi dentistici non è necessaria la nomina di un direttore sanitario e pertanto non sarà necessario procedere in tal senso neanche per la STP. Infatti, la presenza di un direttore implicherebbe un diverso assetto organizzativo e quindi la necessità di procedere a nuove autorizzazioni sanitaria.
Ad ulteriore conferma di tale impostazione, che deve essere desunta in maniera interpretativa poiché non viene esplicitata chiaramente dalla norma, l’ENPAM precisa che le associazioni professionali (studi associati) e le società tra professionisti (Stp) non devono pagare il contributo dello 0,5 per cento, a condizione che non sia stato nominato un direttore sanitario. Lo si evince dalla lettura combinata della legge che ha istituito il prelievo (articolo 1, comma 442, legge 27 dicembre 2017, n. 205) e delle altre norme richiamate (in particolare l’articolo 1, commi 153 e 154, legge 4 agosto 2017, n. 124).
Questo ad ulteriore conferma che le STP possono non avere un direttore sanitario.
3) QUESITO: In virtù della normativa vigente, quali siano i requisiti richiesti e le eventuali incompatibilità per svolgere la funzione di Direttore sanitario in una clinica odontoiatrica esercitata in forma di s.r.l.? Nello specifico chiediamo anche se un medico che ricopra l'incarico di Vice Direttore Sanitario in una casa di cura privata possa ricoprire l'incarico di direttore sanitario in una società odontoiatrica.
RISPOSTA: Nel merito del quesito postoci si precisa che la Regione del Veneto ha disciplinato la materia sulle autorizzazioni e sull'accreditamento delle strutture sanitarie con la Legge Regionale n° 22 del 16 agosto 2002, cui hanno fatto seguito le disposizioni attuative (DGR 2501 del 6.8.2004 e modifiche successive). Tali norme regionali definiscono i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". In tale ambito, all'atto della domanda di autorizzazione all'esercizio il titolare della struttura sanitaria deve indicare chi sia il Direttore Sanitario, allegando una dichiarazione di "assunzione della direzione sanitaria" da parte del medico incaricato.
Relativamente ai Poliambulatori, è riportato testualmente che: "È presente Direttore/Responsabile Sanitario dell'Organizzazione per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico; le relative funzioni possono essere svolte anche da medico specialista operante nel poliambulatorio". Ne deriva la obbligatorietà della presenza effettiva presso la struttura del Direttore Sanitario, che può delegare un altro specialista in sua vece.
Nell'atto autorizzativo all'esercizio della struttura, l'autorità sanitaria che autorizza, cita espressamente tutti i dati del Direttore Sanitario della struttura, specificando che "...in qualità di Direttore Sanitario è responsabile:
- dell'organizzazione tecnica-funzionale e del buon funzionamento dei servizi;
- dell'assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
- del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;
- del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
- della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
- delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi."
Per la direzione sanitaria di un ambulatorio di odontoiatria, a seguito della Legge n. 409 del 24 luglio 1985 istitutiva della professione odontoiatrica, è richiesta o la laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria oltre all'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri.
Il codice deontologico entra nel merito della funzione del direttore sanitario all'art.69:
"Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.
Inoltre, il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.”
4) QUESITO: Vorrei avere informazioni sulla possibilità di assumere incarico in due strutture odontoiatriche che vengono gestite dallo stesso contraente nella stessa provincia (tra l'altro a carattere di ditta individuale e non in forma societaria). Vi è incompatibilità?
RISPOSTA: in riferimento al suo quesito, la vigente normativa, legge 4 agosto 2017 n. 124 – art. 1, comma 155, che richiama le strutture di cui ai commi 153 e 154, prevede che il direttore sanitario che svolge tale ruolo in società operanti attività odontoiatrica, può svolgere tale funzione in una sola struttura.
Il medesimo professionista non potrà pertanto essere direttore sanitario di più strutture. La norma, infatti, non fa riferimento allo svolgimento del ruolo di direttore sanitario in più società, ma utilizza espressamente la parola struttura: “il direttore sanitario che svolge tale ruolo in società operanti attività odontoiatrica può svolgere tale funzione unicamente in una sola struttura.”
A conferma di ciò, tali differenti strutture, anche se riferite ad un’unica società di capitali, avranno autorizzazioni sanitarie distinte, per ognuna delle quali sarà prevista la nomina di un direttore sanitario ad hoc.
In conclusione, anche qualora la società abbia più strutture operative dovrà essere nominato per
ciascuna il direttore sanitario che non potrà svolgere le sue funzioni in altra struttura.
5) QUESITO: Il nostro centro svolge, ormai da più di dieci anni, l'attività di centro di dimagrimento attraverso programmi personalizzati di ginnastica. Visto l'attività, si vorrebbe fornire alle clienti del centro un servizio più completo, attraverso l'intervento di medici specializzati quali il fisioterapista e l'osteopata. Da qui la necessità di nominare un Direttore Sanitario. Avremmo quindi identificato la figura nella persona di un medico di base, e vorremmo chiedere se esistono incompatibilità visto che l'attività svolta dal centro non necessita della presenza costante dello stesso.
RISPOSTA in riferimento al Vostro quesito, si chiarisce che requisito generale per assumere l’incarico di Direttore Sanitario di una struttura sanitaria è la laurea in medicina e chirurgia, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Ordine. Il direttore di un ambulatorio di fisioterapia (quale il Vostro “Centro Medico Fisioterapico”) deve essere un medico chirurgo con specializzazione nella disciplina oppure anche un medico non specialista se nell’ambulatorio è presente uno specialista.
Si segnala che l’art.4 (incompatibilità) della Convenzione della Medicina Generale prevede al comma 1) a) che il MMG sia incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente sia da altri enti pubblici che privati, e al comma 1) b) che non sia compatibile con incarichi che configurino conflitto di interesse con le strutture del SSN.
Inoltre, nel caso il Direttore Sanitario non sia a rapporto di dipendenza, l’art. 44 (libera professione) prevede al comma 7 che il massimale degli assistiti del MMG sia decurtato di 37.5 scelte per ogni ora di lavoro in Libera Professione e quindi se deve essere presente per 30 ore, ad esempio, il massimale sia decurtato di 37.5 x 30 e cioè 1125 assistiti.
Nei requisiti minimi specifici di qualità per ottenere l’autorizzazione sanitaria è previsto che il direttore sanitario del poliambulatorio deve essere presente per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico.
6) QUESITO: Il direttore sanitario di una struttura polispecialistica in cui viene svolta anche attività odontoiatrica in possesso di doppia laurea e iscritto, pertanto, sia all’Albo dei Medici Chirurghi sia all’Albo degli Odontoiatri, può essere l’unico direttore sanitario della struttura?
RISPOSTA: Sì.
7) QUESITO: In qualità di amministratore di una società titolare di una clinica odontoiatrica, avrei necessità di variare il nominativo del direttore sanitario. Mi potete indicare la procedura corretta?
RISPOSTA: la variazione va comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune territorialmente competente (SUAP), a cui competono le autorizzazioni sanitarie. Il Direttore Sanitario dovrà comunicare l’assunzione dell’incarico al proprio Ordine (e, in caso, la sede della struttura si trovi in provincia diversa, anche all’Ordine territorialmente competente)
8) QUESITO: Sono un iscritto all’Albo dei medici chirurghi e a quello degli odontoiatri, avendo conseguito la doppia laurea. Sono il direttore sanitario di una società con due sedi lavorative distinte, una mono specialistica odontoiatrica sita in XXX e una pluri specialistica sita in XXX. In giorni diversi sono presente presso le due strutture e volevo capire se posso mantenere la direzione di ambo le strutture dopo l’entrata in vigore della legge numero 145 del 30/12/2018.
RISPOSTA: A seguito della L. 145/2018 la funzione di direttore sanitario di struttura privata odontoiatrica non può essere assunta se non per un unico ambulatorio: l’odontoiatra potrà essere direttore sanitario di una sola struttura e il possesso di due lauree non consente di duplicare la funzione.