Normativa di riferimento
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Venezia non versa nè percepisce canoni di locazione o di affitto.