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Normativa di riferimento


Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 


 

 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Venezia non versa nè percepisce canoni di locazione o di affitto.